Il Consulente Tecnico di Parte o CTP è un libero professionista a cui viene affidato un incarico peritale durante un processo civile, in virtù della sua esperienza in un determinato ambito. A differenza del Consulente Tecnico d’Ufficio, che funge come ausiliario del giudice, il Consulente Tecnico di Parte è scelto da una delle parti in causa, attuali o potenziali. Il CTP affianca il CTU nell'esecuzione dell’incarico, aiutando il giudicante nella risoluzione dei problemi tecnici e scientifici che possono riguardare il processo. Anche se è prassi che lo sia, il CTP non deve essere iscritto per forza a un determinato albo professionale, visto il rapporto di natura fiduciaria che lo lega alla parte.
Il Consulente Tecnico di Parte può essere nominato soltanto se il Giudice ha nominato un suo Consulente Tecnico d’Ufficio; qualora il giudice non ritenga necessario affidarsi a un CTU, può comunque produrre in causa perizie stragiudiziali redatte da un consulente tecnico. Sempre a differenza del CTU, il CTP non è tenuto a prestare alcun formale giuramento. Il CTP fornisce alla parte una funzione di sostegno ed è necessario che sia dotato di adeguata competenza professionale e credibilità.
Tra i diritti del CTP c’è la possibilità di intervenire durante le operazioni peritali del CTU e quella di presentare osservazioni e istanze che devono essere tenute presenti sia dal CTU che dal giudice. Va ricordato anche che il CTP non può però ampliare il campo d’indagine del CTU, che resta vincolato ai quesiti che il Giudice ha formulato. Infine, il CTP non è obbligato a stendere un verbale delle operazioni peritali svolte.
Al termine delle operazioni peritali il CTU scrive la sua relazione; a questo punto i CTP hanno circa 10-15 giorni di tempo per apporre a loro volta le loro considerazioni rispetto alle conclusioni del CTU. Queste verranno poi allegate alla relazione del CTU e poi lette dal giudice. Il CTP naturalmente percepisce un compenso, nella determinazione del quale, a differenza del CTU, non entra il giudice; naturalmente, qualora il CTP faccia parte di un determinato Ordine professionale, è necessario che il CTP rispetti le tariffe professionali dell’Ordine di appartenenza, che possono essere a vacazione, a percentuale sul valore stimato in caso di perizie per danni o di valutazione economica.